Sei anni di lavori della Commissione Giustizia alla Camera per capirne meglio la natura giuridica
“Ubi societas, ibi ius”. Poiché il fenomeno giuridico è, in quanto tale, un fenomeno sociale, spetta al legislatore procedere all’intervento adeguatore che adatti la regolamentazione del paese all’evolversi delle sue istanze, mentre la sua inerzia si traduce nell’immediata sofferenza della realtà, che si tende in tal modo a comprimere in un tempo che non è più quello a cui appartiene. Così accade circa i numerosi progetti di legge sui cosiddetti “Patti civili di solidarietà” (d’ora in avanti PACS), ove si assiste all’ incrocio di più fenomeni sociali di nuova generazione: da un lato il mutare della composizione e del concetto stesso di “famiglia” insieme con un successo -statisticamente documentato dall’ Istat- delle forme di convivenza alternative (mutamenti “figli” anche della riforma del diritto di famiglia del 1975), e dall’altro la sempre più pressante ed eticamente riconosciuta richiesta di tutela, da parte della componente omosessuale della popolazione, di alcuni diritti fondamentali della persona che a tutt’oggi sono loro negati in dispregio della Carta Costituzionale, o meglio grazie una sua interpretazione tendenziosa che mira a sfuttarne il dettato risalente al primo dopoguerra al fine di arginare la portata di un cambiamento da essa assolutamente tollerato e certamente compatibile con i Principi Fondamentali del nostro ordinamento.
La proposta di legge (d’ora in poi pdl) n°795/2001, è la prima a introdurre l’istituto, intendendo far fronte alle esigenze di “chi, condividendo quotidianità e vita domestica comune, può avere l’esigenza di regolare taluni aspetti dell’ assetto di interessi che ne deriva” mediante uno “strumento convenzionale”, ovverosia un contratto atipico -questa dunque sarebbe la natura dei PACS- rilevante esclusivamente tra queste e pari, quanto ad effetti, a quelli di natura prettamente patrimoniale (come, poniamo, una compravendita). Un patto, dunque, il cui contenuto è lasciato alla libertà, anche formale, delle parti, le quali scelgono liberamente se e come stipularlo secondo il principio di autonomia privata ex art. 1350 c.c. (attribuendo, ad es., natura di obbligazione naturale alle attribuzioni di denaro che si fan l’un l’altra in modo tale che queste non siano ripetibili, cioè che un bel giorno una tra queste non possa decidere di pretenderne la restituzione) ma con, in più, effetti di natura personale che poggiano, però, solo sul diritto di autodeterminazione della persona (ad es. una parte può scegliere di attribuire all’altra il potere di decidere circa la sua salute ovemai essa non fosse in grado di farlo, cosa ben diversa dal riconoscere all’altra parte il diritto di scegliere per il compagno se questo è in difficoltà).
La pdl, che ha un ruolo centrale per il dibattito che da questa origina e che si svilupperà fino ad oggi, è la n°3296/2002, d’iniziativa dell’ On. Grillini, che affianca tale istituto come terzo rispetto a matrimonio e convivenza non in violazione dell’art. 29 della CostituzioneLa Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”) ma quale alternativa (non lesiva) ad esso. La pdl denuncia tutte quelle situazioni nelle quali il partner (e non un “chi” generico) si trovi defraudato di tutta una serie di diritti di natura sia patrimoniale che personale che equità vorrebbe gli appartenessero in logica di una analogia sostanziale tra la sua condizione e quella di un coniuge legalmente individuato (con una apertura verso i cittadini stranieri o apolidi i quali, a condizione di essere legati da PACS a cittadino italiano e risiedere nel nostro paese da cinque anni, possono in tal modo acquistare la cittadinanza), ovvero il diritto di assistere il compagno in ospedale e decidere circa i suoi trattamenti sanitari, quello di prevalere sull’istituto della riserva per i legittimari –ovvero di poter essere preferito o equiparato a parte della famiglia nell’eredità- etc. etc. La pdl sottolinea poi, quale aggravante, la condizione in cui si trovano le coppie omosessuali, le quali non possono scegliere tra matrimonio e convivenza e la cui mancanza di diritti non può dunque collegarsi ad una consapevole scelta di sottrarsi a determinate responsabilità chiarendo però - a parer mio giustamente, seppur rischiando con ciò di perdere un’ “occasione”- che lo strumento-PACS non è adatto a realizzarne la parificazione dei diritti che la costituzione pure imporrebbe, in quanto, da un punto di vista soggettivo, è troppo “generico” poiché regolante una fattispecie comune sia a cittadini omosessuali che etero e, da un punto di vista oggettivo, resta comunque incapace di fornire loro quel “ventaglio di scelte” (tra matrimonio, convivenza e PACS stesso) cui avrebbero diritto in base al principio d’uguaglianza. (“
Seguono poi, tra il duemilatre ed il duemilaquattro, ben altre cinque pdl, tutte volte allo scopo di meglio definire i contenuti di questo nuovo istituto in un “batti e ribatti” tra chi mira valorizzarne esclusivamente i profili contrattualistici (indipendentemente dalle motivazioni che inducono le parti a convivere, tanto per fare un es. potrebbero essere due vecchiette) svuotandolo di diritti personali e chi invece ne aumenta la fattispecie regolabile fino a comprendervi l’equiparazione, su scelta delle parti, a nucleo familiaredell’Ufficiale di Stato Civile a rendere più “solenne” (e dunque resistente nei confronti dei terzi) tale legame. per quel che riguarda agevolazioni sulla casa, assistenza e decisioni in caso di morte, facilitazione nell’accesso a servizi socio-educativi, socio-sanitari, formativi ecc. mediante anche l’introduzione della figura
L’ultima pdl, n°5321/2004, dell’On. Titti De Simone, già parla di “Unioni Civili” in luogo di “PACS” e, apertamente richiamandosi alla risoluzione A3-0028/1994 del Parlamento europeo, si pone quale iniziale impulso ad una revisione del diritto di famiglia, per mondarlo delle discriminazioni attualmente presenti nei confronti degli omosessuali in base al riconoscimento del “principio della pluralità dei rapporti affettivi”; dunque individua nell’Unione Civile un rapporto sostanzialmente paritetico rispetto al matrimonio, che “arricchisce” la proposta-Grillini della disciplina sull’adozione e sul riconoscimento dei figli nati nel corso del rapporto come di “entrambe le parti” (indipendentemente dal loro sesso) e della sostanziale equiparazione degli stipulanti a membri di una famiglia a tutti gli effetti. Il carattere rivoluzionario di tale pdl ne impedirà certo la traduzione normativa ma assolve magnificamente al compito del disvelare finalmente quella grande “ipocrisia” che si tenta celare dietro al PACS , riempiendo una pur così lodevole iniziativa d’ombre inquietanti. Il nostro ordinamento in effetti riconosce alle coppie eterosessuali una scelta assolutamente esaustiva: quella tra un legame altamente responsabilizzante ed uno più “libero”, facendo con massima coerenza corrispondere ad un’assunzione più seria d’impegni un maggior garantismo e viceversa; questo quadro legislativo si è mostrato nella prassi sufficientemente equilibrato e necessita al massimo di una revisione che elimini quei trattamenti discriminatori che finiscono col gravare su soggetti che nulla hanno avuto a che fare con la scelta delle parti (vd. status e diritti dei figli di conviventi). Di conseguenza mi sembra corretto restringere l’ambito regolamentare di tale nuovo istituto alle sole coppie omosessuali in quanto è solo a quest’ultime che è negata l’alternativa istituzionale e garantista del matrimonio… ed è solo sotto questo profilo che il nostro diritto di famiglia presenta profili d’incostituzionalità, in quanto disciplina altamente discriminante e lesiva di diritti della persona riconosciuti peraltro in svariati protocolli internazionali, non ultima la “Dichiarazione Fondamentale dei Diritti dell’Uomo”. Ampliare la portata di tale intervento “riparatore” fino a ricomprendervi fattispecie non meglio definite/definibili e nascondersi dietro l’espressione “tutela di interessi” quando qui si sta parlando di “riconoscimento di diritti” mi sembra ancora una volta il prodotto di una legislazione piccola e insicura circa la propria volontà, che si decide a vincere i suoi mille contrasti intestini solo nello sforzo di piegare il capo innanzi ad un comando comunitario e soltanto per ragioni di comodo… Qualora vedremo mai tale legge portata a termine speriamo dunque trovarci innanzi a un intervento normativo che abbia un piglio determinato, non l’ennesima “leggina”, spacciata per grande riforma, la cui debole costituzione sia destinata a infrangersi contro gli scogli aguzzi della sua applicazione concreta alla realtà. Ricordiamoci insomma, quando costruiamo il “Titanic”, che saranno migliaia le persone che vi saliranno a bordo.
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